UNI.CA.PI UNITARIA COOPERATIVA DI ABITAZIONE A PROPRIETA’ INDIVISA SOC. COOP. A.R.L.

Costituzione: N.D.

Nazione: Italia

Codice ISMIN: 37681

Cos’è una cooperativa edilizia di abitazione:

E’ una società costituita da persone che si “associano” per costruire abitazioni da assegnare a sé stessi in godimento alle migliori condizioni. Il funzionamento di una cooperativa edilizia di abitazione è regolato dalle Leggi nazionali e regionali, dallo Statuto e dai Regolamenti interni. La cooperativa per partecipare all’assegnazione di contributi pubblici per la realizzazione di interventi di edilizia convenzionata-agevolata deve essere iscritta all’Albo Nazionale delle Società Cooperative Edilizie e di Abitazione.

Cos’è Unicapi:

E’ una cooperativa edilizia di abitazione a proprietà indivisa che è stata fondata a Modena il 12/08/1971; aderisce unitariamente alle centrali cooperative: Lega... Altro

ISMIN Immagine Provincia Emissione Taglio Rarità Valore
A-37681UNI.CA.PI UNITARIA COOPERATIVA DI ABITAZIONE A PROPRIETA’ INDIVISA SOC. COOP. A.R.L.-1Modena1971Non emessoR1 (Più di 5000 pezzi)S1 (da 0 a 25 €)

Cos’è una cooperativa edilizia di abitazione:

E’ una società costituita da persone che si “associano” per costruire abitazioni da assegnare a sé stessi in godimento alle migliori condizioni. Il funzionamento di una cooperativa edilizia di abitazione è regolato dalle Leggi nazionali e regionali, dallo Statuto e dai Regolamenti interni. La cooperativa per partecipare all’assegnazione di contributi pubblici per la realizzazione di interventi di edilizia convenzionata-agevolata deve essere iscritta all’Albo Nazionale delle Società Cooperative Edilizie e di Abitazione.

Cos’è Unicapi:

E’ una cooperativa edilizia di abitazione a proprietà indivisa che è stata fondata a Modena il 12/08/1971; aderisce unitariamente alle centrali cooperative: Lega delle Cooperative e Unione delle Cooperative

Cos’è la “proprietà indivisa”:

E’ una forma societaria che prevede l’assegnazione ad un socio di un alloggio esclusivamente in godimento (cioè in uso) senza che ne diventi proprietario. Poiché l’assegnazione non ha, di norma, limiti temporali (è per sempre) il godimento (locazione) è definito permanente.