Debito Unificato 5% della Città di Napoli
Costituzione: 14 maggio 1881
Pagina libro: 392
Codice ISMIN: 2688
Storiche e da collezione sono queste Cartelle al Portatore del Debito Unificato 5% della città di Napoli con capitali da 100 / 200 / 500 e 1.000 Lire. Con garanzia del Regio Governo per il pagamento a termini della Legge 14 Maggio 1881 n. 198 (serie 3) e del Regolamento approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1881 n. 438 (Serie 3).
Emissione di L. It. 86,953,310 di Capitale, deliberata dal Consiglio Comunale di Napoli nelle tornate del 29 ottobre, 3 e 6 novembre 1880 con approvazione della Deputazione Provinciale in data 5 dicembre 1880. Capitali Nominativi da 100 / 200 / 500 e 1.000 Lire. Con la Rendita annua del 5% a cominciare dal 1 gennaio 1881, le cui rate semestrali sono pagabili al 1 gennaio ed al 1 luglio di ogni anno all'esibire delle cedole u... Altro
Storiche e da collezione sono queste Cartelle al Portatore del Debito Unificato 5% della città di Napoli con capitali da 100 / 200 / 500 e 1.000 Lire. Con garanzia del Regio Governo per il pagamento a termini della Legge 14 Maggio 1881 n. 198 (serie 3) e del Regolamento approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1881 n. 438 (Serie 3).
Emissione di L. It. 86,953,310 di Capitale, deliberata dal Consiglio Comunale di Napoli nelle tornate del 29 ottobre, 3 e 6 novembre 1880 con approvazione della Deputazione Provinciale in data 5 dicembre 1880. Capitali Nominativi da 100 / 200 / 500 e 1.000 Lire. Con la Rendita annua del 5% a cominciare dal 1 gennaio 1881, le cui rate semestrali sono pagabili al 1 gennaio ed al 1 luglio di ogni anno all’esibire delle cedole unite alla presente. Riporta le firme in originale del Sindaco, dell’assessore e del Delegato Governativo.
Testo della Legge:
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera di deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1.
Il Governo del Re e' autorizzato a garantire il pagamento
dell'interesse e dell'ammortamento in 99 anni di una rendita 5 per
cento di lire 4,492,875 81, rappresentata da titoli che saranno
emessi dal comune di Napoli allo scopo di unificare e convertire i
debiti redimibili indicati nell'elenco annesso alla presente legge.
Art. 2. La Cassa dei Depositi e Prestiti e' autorizzata a convertire i mutui finora fatti al comune di Napoli in un solo prestito, al saggio d'interesse del 5 per cento, compreso l'ammortamento, da estinguersi mediante annualita' in trentacinque anni, osservate le condizioni e garanzie prescritte dalle leggi in vigore.
Art. 3. La Cassa dei Depositi e Prestiti e' inoltre autorizzata a fare al comune di Napoli un altro prestito fino alla concorrenza di 20 milioni di lire, alla condizioni indicate nell'articolo precedente. Questo prestito sara' destinato a compiere il pareggio del bilancio del comune, e a fornirgli i mezzi per eseguire ripartitamente in cinque anni le opere pubbliche straordinarie, nelle quali esso e' impegnato.
Art. 4. Dopo 25 anni dalla concessione la Cassa dei Depositi e Prestiti, udita la Commissione di vigilanza, avra' in ogni tempo il diritto di chiedere al comune di Napoli, mediante preavviso di sei mesi e previo assenso del Ministro del Tesoro, il pagamento dei residui suoi crediti, per gli imprestiti contemplati dai precedenti articoli 2 e 3. In questo caso il comune potra' procurarsi i capitali necessari per la detta restituzione coll'emissione di altri titoli garantiti dal Governo del Re come quelli contemplati dall'art. 1. In questo caso ancora le residue delegazioni emesse dal comune di Napoli a favore della Cassa dei Depositi e Prestiti si riterranno come fatte a favore del Tesoro, e il loro importo sara' impiegato nel pagamento degli interessi e dell'ammortamento dei nuovi titoli garantiti.
Art. 5. Pel quinquennio 1881-1885, e con effetto retroattivo al 1° gennaio 1881, l'Amministrazione dello Stato assumera' la riscossione non solo del dazio consumo governativo, ma anche dei dazi addizionali e comunali, e paghera' al comune la somma annua di lira 10,000,000. Durante l'amministrazione governativa dei dazi di consumo non potra' farsi luogo a modificazioni di tariffa senza l'approvazione del Governo.
Art. 6. Le stesse disposizioni contenute nel precedente articolo 5 si applicheranno anche al quinquennio 1886-1890, salvo il caso di modificazioni legislative sulla materia dei dazi di consumo.
Art. 7. Dal 1° gennaio 1882 in avanti il Banco di Napoli adempira' gratuitamente l'ufficio di tesoriere del comune; e in codesta qualita' vigilera' la riscossione, delle entrate affidata agli esattori ne ricevera' il versamento nelle sue Casse, e fara' il pagamento delle spese nei modi prescritti dalla legge. A cominciare poi dal momento in cui cessera' l'amministrazione governativa dei dazi di consumo, il Banco di Napoli dovra' prelevare mensilmente dalle entrate del comune le somme necessarie a costituire il fondo pel pagamento semestrale degli interessi e dell'ammortamento della rendita di cui agli articoli 1 e 4. Queste somme non potranno essere erogate che esclusivamente per l'uso sopra indicato.
Art. 8. La presente legge non entrera' in vigore se, entro quattro mesi dalla sua promulgazione, il comune di Napoli non avra' pienamente assicurato l'equilibrio del suo bilancio, mediante l'avvenuta unificazione dei prestiti pubblici, aumenti di entrata ed economia nelle spese, tenuto conto degli effetti finanziari dei provvedimenti dalla legge medesima approvati. Un decreto Reale determinera' il giorno in cui, con l'adempimento di tutte le condizioni, la legge stessa sara' entrata in vigore.
Art. 9.
Con regolamento da approvarsi per Regio decreto, sentito il
Consiglio di Stato, sara' provveduto alla esecuzione della presente
legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno
d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 maggio 1881.
UMBERTO.
Depretis.
A. Magliani.
Visto, il Guardasigilli: T. Villa.
Debiti redimibili contratti dal Comune di Napoli per pubblica
sottoscrizione.























