Debito Pubblico del Regno d’Italia – 5% – Legge 10 Luglio 1861 n. 94- Decreto Regio 28 Luglio 1861 n. 158
Costituzione: 10/7/1861
Codice ISMIN: 85640
Gran Libro del Debito pubblico è l'insieme dei registri in cui lo Stato (in particolare quello italiano) annota i prestiti emessi con le iscrizioni relative.
Storia
Per quello che riguarda il Regno d'Italia, il Gran Libro del Debito pubblicovenne istituito dalla legge n° 94 del 10 luglio 1861 ("Legge colla quale è istituito il Gran Libro del Debito pubblico del Regno d'Italia"). Ad essa fece seguito, poche settimane dopo, la legge n° 174 del 4 agosto 1861 ("Legge d'unificazione dei Debiti pubblici d'Italia"), con la quale venivano iscritti nel "Gran Libro" i Debiti pubblici dei vari Stati preunitari.
Questi provvedimenti, voluti dal conte Pietro Bastogi, costituirono i primi provvedimenti tendenti ad unificare le finanze del neonato Stat... Altro
Gran Libro del Debito pubblico è l’insieme dei registri in cui lo Stato (in particolare quello italiano) annota i prestiti emessi con le iscrizioni relative.
Storia
Per quello che riguarda il Regno d’Italia, il Gran Libro del Debito pubblicovenne istituito dalla legge n° 94 del 10 luglio 1861 (“Legge colla quale è istituito il Gran Libro del Debito pubblico del Regno d’Italia”). Ad essa fece seguito, poche settimane dopo, la legge n° 174 del 4 agosto 1861 (“Legge d’unificazione dei Debiti pubblici d’Italia”), con la quale venivano iscritti nel “Gran Libro” i Debiti pubblici dei vari Stati preunitari.
Questi provvedimenti, voluti dal conte Pietro Bastogi, costituirono i primi provvedimenti tendenti ad unificare le finanze del neonato Stato italiano.
Il debito ammontava a circa 2 374 milioni così ripartiti:
Stati sardi: 1 292 milioni
Lombardia: 152 milioni
Parma: 12 milioni
Modena: 18 milioni
Romagna: 19 milioni
Marche: 5 milioni
Umbria: 7 milioni
Toscana: 139 milioni
Napoli: 522 milioni
Sicilia: 209 milioni
Questi debiti vennero convertiti per lo più in rendita consolidata al 5%.
Evoluzione successiva
In epoca successiva il dipartimento del Tesoro che amministra il debito pubblicoha abbandonato il termine Gran libro del debito pubblico.[5]
Note
^ Enciclopedia Treccani
^ Il termine era presente anche in alcuni degli stati preunitari Regno di Napoli[collegamento interrotto]
^ Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, Volume 1, Torino, Stamperia Reale, 1861, p. 272 ss.
^ Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, Volume 1, Torino, Stamperia Reale, 1861, p. 828 ss.
^ Dipartimento del Tesoro – Debito Pubblico
Voci correlate
Debito pubblico
Collegamenti esterni
Gran libro del debito pubblico, su Treccani.it – Enciclopedie on line, Istituto dell’Enciclopedia Italiana.
(EN) Gran Libro del Debito pubblico, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
LEGGE 10 luglio 1861 , n. 94
Colla quale e’ istituito il Gran Libro del Debito pubblico del Regno d’Italia. (061U0094)
TITOLO I.
DISPOSIZIONI GENERALI.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1.
E’ istituito il Gran Libro del Debito pubblico del Regno d’Italia.
Art. 2.
Nessuna rendita potra’ essere inscritta sul Gran Libro se non in
virtu’ d’una legge.
Art. 3.
Le rendite inscritte sul Gran Libro non potranno mai in nessun
tempo, o per qualunque causa, anche di pubblica necessita’, venire
assoggettate ad alcuna speciale imposta, e il loro pagamento non
potra’ mai in nessun tempo, o per qualunque causa, anche di pubblica
necessita’, venir diminuito o ritardato.
Art. 4.
La prima assegnazione da farsi nel bilancio di ciascun anno sara’
pel pagamento delle rendite che costituiscono il Debito pubblico.
Art. 5.
Alla estinzione del Debito pubblico provvederanno le leggi annuali
dei bilanci.
Art. 6.
L’amministrazione del Debito pubblico e’ posta sotto la vigilanza
di una Commissione composta:
Di tre Senatori e di tre Deputati, a nomina delle rispettive
Camere in ciascuna Sessione;
I Senatori ed i Deputati continueranno a far parte della
Commissione anco nell’intervallo tra le Legislature e le Sessioni
parlamentari, fino a nuova elezione;
Di tre Consiglieri di Stato, a nomina del Presidente del
Consiglio;
Di un Consigliere della Corte dei conti, a nomina del Presidente
della medesima;
Di uno dei Presidenti delle Camere di Commercio del Regno, a
nomina dei Ministro d’Agricoltura, Industria e Commercio;
Del Segretario Generale della Corte dei conti.
Art. 7.
Il Presidente della Commissione sara’ fra i componenti di essa
nominato dal Re, sulla proposta del Consiglio dei Ministri.
Essa Commissione pubblichera’ ogni anno una relazione intorno
all’amministrazione del Debito pubblico dell’anno precedente, ed il
Ministro delle Finanze la presentera’ al Parlamento.
TITOLO II.
DELLE ISCRIZIONI DELLE RENDITE E DEI TITOLI CHE LE RAPPRESENTANO.
Art. 8.
Il Gran Libro sara’ aperto e conservato presso una Direzione
Generale del Debito pubblico, dalla quale dipenderanno Direzioni
speciali.
Un duplicato sara’ depositato presso la Corte dei conti.
Art. 9.
Le rendite sono iscritte, o a persona determinata, od al portatore.
Le prime sono rappresentate da titoli nominativi, le seconde da
titoli al portatore.
Gli uni e gli altri sono soggetti al diritto di bollo di
centesimi cinquanta.
Art. 10.
I titoli nominativi consisteranno in un certificato dell’iscrizione
della rendita.
I titoli al portatore consisteranno in cartelle staccate da un
registro a matrice.
Ogni cartella avra’ una serie di cedole (vaglia o coupons) pel
pagamento della rendita in rate semestrali.
Art. 11.
Le cartelle sono a rischio e pericolo dei portatori.
Art. 12.
Le iscrizioni nominative dovranno essere fatte a nome di una sola
persona o di un solo stabilimento o corpo morale.
Potranno farsi a nome di piu’ minori, o di altri amministrati,
purche’ siano rappresentati da un sol tutore, curatore od
amministratore.
Art. 13.
Le iscrizioni a nome di minori, o di altri amministrati, porteranno
la menzione dello stato e della qualita’ dei titolari, ed il nome del
tutore od altro legittimo rappresentante della persona o del
patrimonio cui spettano.
I tutori, curatori od amministratori saranno risponsabili della
mancanza di tale indicazione.
Art. 14.
Le case di commercio dovranno inscrivere in nome della ditta o
ragion di banca o di commercio regolarmente notificata al Tribunale
competente.
Art. 15.
L’Amministrazione del Debito pubblico riconosce soltanto
l’individuo iscritto sul Gran Libro come proprietario della
iscrizione nominativa.
TITOLO III.
DELLE TRASLAZIONI E DEI LORO EFFETTI.
Art. 16.
Le iscrizioni nominative potranno trasferirsi, dividersi o riunirsi
sotto gli stessi o sotto altri nomi a volonta’ dei titolari. Potranno
ancora tramutarsi in iscrizioni al portatore qualora non siano
soggette a vincoli.
Art. 17.
Le iscrizioni al portatore potranno dividersi, riunirsi o
tramutarsi in nominative a semplice richiesta dell’esibitore.
Art. 18.
Le traslazioni delle iscrizioni nominative potranno effettuarsi:
a) Mediante convenzione notarile o giudiziale;
b) Mediante dichiarazione fatta presso l’Amministrazione del
Debito pubblico dal titolare o da un suo speciale procuratore,
nominato in forma autentica;
La firma del dichiarante dovra’ essere autenticata per guarentire
l’identita’ e la capacita’ giuridica della persona, da un agente di
cambio, ovvero da un notaio ove non sono a cio’ esclusivamente
destinati gli agenti di cambio;
c) Mediante esibizione del certificato portante dichiarazione di
cessione con firma del titolare, autenticata, per guarentire
l’identita’ e la capacita’ giuridica della persona, da un agente di
cambio, ovvero nei luoghi nei quali non sono a cio’ esclusivamente
destinati gli agenti di cambio, da un notaio o da altro pubblico
ufficiale che sia a cio’ per legge o per regolamento speciale
deputato.
Anche nel primo e nel secondo caso si dovra’ fare il deposito del
certificato.
Art. 19.
La traslazione delle iscrizioni nominative potra’ anche operarsi
per decisione di giudice, passata in giudicato, che espressamente la
ordini, e che sia essa pure accompagnata dal certificato
d’iscrizione.
Art. 20.
Le traslazioni agli eredi, legatari ed altri aventi diritto nei
casi di successione testamentaria o intestata, avranno luogo previo
deposito in originale od in copia autentica del titolo legale a
possedere. Nel caso di contestazione sul diritto a succedere, la
traslazione non potra’ aver luogo se non sia prodotta anche la
decisione giudiziale e che essa sia passata in giudicato.
Nei casi di cessione di beni o di fallimento si applicheranno le
leggi in vigore sulla materia, e le traslazioni avranno luogo in
conformita’ delle ordinanze e delle sentenze dei giudici competenti.
Anche nei casi di morte, di cessione di beni o di fallimento, la
domanda di traslazione deve essere accompagnata dal certificato
d’iscrizione, salvo che il giudice competente non abbia espressamente
ordinato che la traslazione abbia luogo anche senza il detto
deposito. In quest’ultimo caso per altro la traslazione non potra’
eseguirsi se non dopo l’adempimento delle formalita’ prescritte
all’articolo 31 e dopo spirato il termine ivi stabilito.
Art. 21.
Allorquando sopra istanza di chi ha una ipoteca speciale e
convenzionale sulla iscrizione nominativa a tenore del successivo
art. 24 e’ seguita la vendita forzata della rendita, puo’ il
compratore in ordine all’atto di acquisto ottenere la traslazione al
proprio nome, e se il possessore vincolato rifiuta la consegna del
certificato, non e’ necessario farne il deposito.
Art. 22.
Quando sono esibiti gli atti di cui nei precedenti articoli 18, 19,
20 e 21, l’Amministrazione del Debito pubblico eseguisce senz’altro
le traslazioni, salvo solo il disposto degli articoli 27 e 31.
Art. 23.
Le formalita’ prescritte nell’art. 18 sono pur necessarie pel
tramutamento delle iscrizioni nominative in cartelle al portatore.
TITOLO IV.
DELLE IPOTECHE E DEGLI ALTRI VINCOLI.
Art. 24.
Le iscrizioni nominative benche’ mobili potranno essere sottoposte
a vincolo o ad ipoteca speciale e convenzionale, sia mediante atto
pubblico, sia mediante dichiarazione presso l’Amministrazione del
Debito pubblico fatta dal titolare o dal suo procuratore speciale, e
certificata da un agente di cambio, notaio od altro pubblico
ufficiale come sopra, per assicurare la identita’ e la capacita’
giuridica della persona del dichiarante.
Art. 25.
L’usufrutto vitalizio non e’ ammesso a favore di piu’ persone se
non congiuntamente.
Quando il vincolo dell’usufrutto sia a favore d’un persona e suoi
aventi causa, o di una corporazione, e di qualsivoglia stabilimento,
non potra’ durare oltre a trent’anni.
Art. 26.
Dell’ipoteca e del vincolo sara’ fatta precisa e specifica
annotazione tanto sulla iscrizione quanto sul relativo certificato,
indicandosi anche Fatto dal quale deriva o viene riconosciuto, e che
deve essere conforme agli articoli 18 e 19. Nemmeno il vincolo di
usufrutto che si fonda sulla legge ottiene il suo effetto prima della
duplice annotazione sulla iscrizione e sul certificato.
Art. 27.
Il vincolo e l’ipoteca saranno identicamente conservati e
trasportati nei passaggi e traslazioni delle iscrizioni.
Art. 28.
Una iscrizione non puo’ essere soggetta che ad un solo vincolo o ad
una sola ipoteca, tranne pero’ il caso in cui trattisi di annotazione
di diritto di usufrutto, sia legale sia convenzionale.
Art. 29.
Le iscrizioni al portatore non possono sottoporsi a vincolo.
TITOLO V.
DELLE OPPOSIZIONI E DELLE ESECUZIONI.
Art. 30.
Le iscrizioni nominative non sono soggette ad opposizione che nei
casi seguenti:
1.° In caso di perdita o smarrimento del certificato
d’iscrizione;
2.° In caso di controversia sul diritto a succedere;
3.° In caso di fallimento o di cessione di beni.
Art. 31.
Nel caso di perdita di un certificato d’iscrizione nominativa, il
titolare od il suo legittimo rappresentante puo’ ottenere la
sospensione del pagamento ed il rilascio di un nuovo certificato,
presentandone dimanda con firma debitamente autenticata, e colla
esibizione di elementi e di documenti atti a fornire una prova
sommaria del fatto allegato.
L’Amministrazione del Debito pubblico ne fara’ pubblicare avviso
tre volte nel Giornale Uffiziale del Regno e nelle Borse di
commercio.
Il nuovo certificato sara’ rilasciato sei mesi dopo la prima
pubblicazione, qualora in questo termine non vi siano state
opposizioni.
Contemporaneamente al rilascio del nuovo certificato, sara’
dichiarato l’annullamento del certificato precedente.
Art. 32.
Fuori dei casi accennati nei precedenti articoli, e dei casi
d’ipoteca, le iscrizioni nominative sul Gran Libro del Debito
pubblico non saranno soggette a sequestro, impedimento od esecuzione
forzata per qualsivoglia causa.
Art. 33.
Le iscrizioni sottoposte a vincolo o ad ipoteca non potranno essere
rese libere che per consenso del creditore, o per autorita’ del
giudice.
L’esecuzione derivante dall’ipoteca o dal vincolo, avra’ effetto
per virtu’ ed in conformita’ delle decisioni del giudice competente.
Art. 34.
Le iscrizioni sottoposte ad ipoteca nell’interesse dello Stato e
della pubblica amministrazione, saranno rese libere e trasferite in
tutto o in parte a favore del Governo per determinazione
dell’autorita’ competente.
Art. 35.
In nessun caso sara’ ammesso sequestro, impedimento od opposizione
di sorta alcuna sulle iscrizioni di rendita al portatore.
TITOLO VI.
DEL PAGAMENTO DELLA RENDITA.
Art. 36.
La rendita annua sara’ pagata in due rate uguali, alla scadenza
d’ogni semestre.
Il pagamento delle rate delle iscrizioni nominative si fa verso
quietanza, ed annotandolo nel modo stabilito dal regolamento sui
titoli.
Il pagamento delle rate delle iscrizioni al portatore si fa verso
consegna delle cedole.
Art. 37.
Le rate semestrali, non reclamate per il corso di cinque anni
continui dalla scadenza dei pagamenti, sono prescritte.
Sara’ annullata l’iscrizione della rendita della quale non sfasi
reclamato il pagamento nel corso di 30 anni continui.
Art. 38.
Con Regio Decreto saranno stabilite le norme per le Direzioni
speciali, per le esecuzioni forzate delle rendite, e per quanto altro
occorrera’ all’eseguimento della presente legge.
Potra’ anche essere conferita per Decreto Reale alle Direzioni
speciali la facolta’:
a) Di operare le traslazioni e i tramutamenti delle iscrizioni
nominative alle Direzioni speciali deferite e di surrogarne i titoli
con altri titoli nominativi od al portatore, a termini dell’art. 18 e
seguenti;
b) Di eseguire le annotazioni dei vincoli e delle ipoteche che
alle dette iscrizioni nominative si riferissero.
Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno
Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Dat. a Torino addi’ 10 luglio 1861.
VITTORIO EMANUELE
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Miglietti.
Pietro Bastogi.



















