Comp. Gen. delle Ferrovie Economiche e Tramvie della Liguria

Costituzione: 15 novembre 1892

Pagina libro: 505

Codice ISMIN: 884

Le ferrovie concesse, in Italia, erano un insieme di linee ferroviarie la cui costruzione ed esercizio era concessa dallo Stato all'industria privata. Presenti fino dalla unificazione del Paese, le ferrovie concesse hanno subito nel corso della loro storia diverse riforme, talora imposte da difficili condizioni economiche, in altri casi dalla preferenza accordata al trasporto su gomma, che hanno portato ad un loro ridimensionamento e all'attuale trasformazione in ferrovie regionali con infrastrutture affidate a specifici gestori ed esercizio affidato generalmente a imprese ferroviarie tramite contratti di servizio.

L'istituto della concessione

Nel 1916 le ferrovie concesse assommavano in totale a 4646 km, e tale estensione cont... Altro

ISMIN Immagine Provincia Emissione Taglio Rarità Valore
A-884Comp. Gen. delle Ferrovie Economiche e Tramvie della Liguria-1Genova18921 obbligazione 5% al portatore da 300 Franchi belgiR3 (501-1000 pezzi)S3 (da 51 a 100 €)

Le ferrovie concesse, in Italia, erano un insieme di linee ferroviarie la cui costruzione ed esercizio era concessa dallo Stato all’industria privata. Presenti fino dalla unificazione del Paese, le ferrovie concesse hanno subito nel corso della loro storia diverse riforme, talora imposte da difficili condizioni economiche, in altri casi dalla preferenza accordata al trasporto su gomma, che hanno portato ad un loro ridimensionamento e all’attuale trasformazione in ferrovie regionali con infrastrutture affidate a specifici gestori ed esercizio affidato generalmente a imprese ferroviarie tramite contratti di servizio.

L’istituto della concessione

Nel 1916 le ferrovie concesse assommavano in totale a 4646 km, e tale estensione continuò ad aumentare nel periodo fino alla seconda guerra mondiale.

Con la costituzione delle Ferrovie dello Stato, avvenuta nel 1905 e perfezionata nel 1907, rimasero numerose ferrovie “concesse all’industria privata”, in base all’istituto giuridico preesistente che prevedeva generalmente la concessione da parte dello Stato per la costruzione e l’esercizio di linee e impianti per un determinato periodo, ritenuto sufficiente a remunerare il capitale investito.

Nel secondo dopoguerra, la situazione vedeva dunque le ferrovie concesse all’industria privata regolate dal regio decreto n. 1447 9 maggio 1912 (Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili) ed esse rappresentavano un quinto dell’intera rete nazionale e di cui lo Stato era nudo proprietario fino allo scadere delle concessioni stesse (“beni privati di interesse pubblico”).

Negli anni l’istituto della concessione di ferrovie all’industria privata fu via via rinnovato, portando alla presenza, secondo quanto elencato all’allegato VI D del decreto legislativo 163/2006 (Codice degli Appalti), di:

enti, società e imprese che forniscono servizi ferroviari in base a concessione rilasciata ai sensi dell’art. 10 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all’industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili;
enti, società e imprese che forniscono servizi ferroviari in base a concessione rilasciata a norma dell’art. 4 della legge 14 giugno 1949, n. 410 – Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione;
enti, società e imprese o autorità locali che forniscono servizi ferroviari in base a concessione rilasciata a norma dell’art. 14 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 – Provvedimenti per l’esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione;
enti, società e imprese che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 – Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 9 – modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e dall’articolo 45 della legge 1º agosto 2002, n. 166.
La suddivisione fra rete statale affidata alle FS e rete in concessione ha subito inoltre cambiamenti dovuti allo scadere naturale delle concessioni o ad accordi specifici, con riscatto da parte dello Stato, come nel caso delle numerose linee della Società Veneta, società che rappresentò il principale concessionario italiano, delle ferrovie Biella-Novara e Biella-Santhià della Aosta-Pré Saint Didier o della Sondrio-Tirano, con passaggi provvisori ad una società privata, come per la ferrovia Aulla-Lucca, o ancora passaggi dallo Stato all’industria privata, come per le linee Foggia-Manfredonia e Foggia-Lucera o ancora delle linee Francavilla Fontana-Novoli-Lecce e Novoli-Nardò-Gagliano, cedute alle Ferrovie Salentine (oggi Ferrovie del Sud Est).