Canale Irrigatorio sulla Destra del Serchio

Costituzione: 1872

Codice ISMIN: 37919

REGIO DECRETO 3 dicembre 1871 , n. CLXIX (169)

Che autorizza la Societa' anonima del Canale irrigatorio sulla destra del Serchio.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli statuti e gli atti relativi alla costituzione della Societa' anonima del Canale irrigatorio sulla destra del Serchio, sedente in Lucca;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i Regi Decreti del 30 dice... Altro

ISMIN Immagine Provincia Emissione Taglio Rarità Valore
A-37919-Lucca1872Azione di fondazione nominativa non emessa da Lire 500R2 (1001-5000 pezzi)S3 (da 51 a 100 €)

REGIO DECRETO 3 dicembre 1871 , n. CLXIX (169)

Che autorizza la Societa’ anonima del Canale irrigatorio sulla destra del Serchio.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE

RE D’ITALIA

Visti gli statuti e gli atti relativi alla costituzione della Societa’ anonima del Canale irrigatorio sulla destra del Serchio, sedente in Lucca;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i Regi Decreti del 30 dicembre 1865, n. 2727, e del 5 settembre 1869, n. 5256;

Stilla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Societa’ anonima per azioni al portatore, costituita in Lucca con istromento del 18 febbraio 1871, rogato F. Guidi al n. 617 di repertorio, intitolatasi Societa’ anonima del Canale irrigatorio sulla destra del Serchio, e avente ad oggetto lo esercizio della analoga concessione fatta colle Risoluzioni Sovrane del 13 aprile 1852 e del 16 giugno 1854, e’ autorizzata, e sono approvati i suoi statuti inserti al detto istromento, previa l’osservanza delle prescrizioni seguenti.

Art. 2.

Gli statuti della predetta Societa’ sono modificati come in appresso:

A) E’ soppressa la parte dell’articolo 2 che incomincia colle parole «In ogni altra tassa» e termina con quelle «la lodata Sovrana Disposizione del 13 aprile 1852.»

B) L’articolo 5 e’ riformato in questa guisa:

«Articolo 5. Gli Amministratori durano in ufficio due anni. Ogni anno si procede all’elezione di una meta’ di essi, che sono rieleggibili; nel primo anno si procede al sorteggio dei primi due che debbono essere surrogati.»

C) Nell’articolo 7 sono soppresse le parole «gli uni e gli altri insequestrabili.»

D) Nell’articolo 20, alle parole «procedendo dopo la prima volta a forma dell’articolo 139» vengono sostituite queste altre: «procedendo a forma dell’articolo 138.»

E) Nell’articolo 21, alla parola «pluralita’» sono sostituite le parole «maggioranza assoluta.»

F) L’articolo 23 e’ soppresso.

Art. 3.

Detta Societa’ contribuira’ nelle spese degli Uffici d’ispezione per annue lire cinquanta, da pagarsi a trimestri anticipati.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addi’ 3 dicembre 1871.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addi’ 15 dicembre 1871

Reg. 58 Atti del Governo a c. 120. D. Gherardi.

Luogo del sigillo. V. il Guardasigilli De Falco.

Castagnola.

Il Serchio è uno dei principali fiumi della Toscana, il terzo della regione per lunghezza (111 km) dopo l’Arno e l’Ombrone, e il secondo per portata media alla foce (46,1 m³/s). Ove si considerino però la regolarità di regime e le portate minime estive, il Serchio, con i suoi 11 m³/s (dei quali quasi metà dovuti al fiume Lima), è di gran lunga il maggiore della regione.