Torinese di Tramways e Ferrovie Economiche Soc.

Costituzione: 14 e 25 marzo 1880

Pagina libro: 558

Codice ISMIN: 10584

ESTRATTO DALLO STATUTO approvato dall'assemblea generale com verbale 21 Marzo 1898; depositato con atto 25 Marzo 1898, rogato Costa, notaio in Torino, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle Società per azioni N. 16 del 25 Aprile 1898; modificato con deliberazioni pubblicate nel detto Bollettino N. 32 in data 11 Agosto 1898, N. 50 in data 15 Dicembre 1898 e N. 21 in data 25 Maggio 1899.

ART. 6. Le azioni sono indivisibili: la Società non riconose che un solo proprietario per ciascuna di esse. Le azioni sono al portatore.
Possono essere cambiate in nominative, e queste in azioni al portatore.
II Consiglio determina il modo la spesa della conversione delle azioni al portatore in nominative e viceversa. ART. 7. Il possesso di un'azione im... Altro

ISMIN Immagine Stampatore Provincia Emissione Taglio Rarità Valore
A-10584--Torino18981 azione di fondazione da Lire 250R4 (251-500 pezzi)S4 (da 101 a 250 €)
B-10584Torinese di Tramways e Ferrovie Economiche Soc.-2Grand-Didier & C. - TorinoTorino18991 azione al portatore da Lire 250R4 (251-500 pezzi)S4 (da 101 a 250 €)
C-10584--Torino19341 azione al portatore da Lire 160R2 (1001-5000 pezzi)S2 (da 26 a 50 €)
D-10584--Torino19344 azioni al portatore da Lire 160R2 (1001-5000 pezzi)S2 (da 26 a 50 €)
E-10584Torinese di Tramways e Ferrovie Economiche Soc.-5Poligrafico ROGGERO & TORTIA - TorinoTorino193410 azioni al portatore da Lire 160R2 (1001-5000 pezzi)S2 (da 26 a 50 €)
F-10584--Torino193450 azioni al portatore da Lire 160R2 (1001-5000 pezzi)S2 (da 26 a 50 €)
G-10584--Torino19341 obbligazione 4,5% al portatore da Lire 500R2 (1001-5000 pezzi)S2 (da 26 a 50 €)

ESTRATTO DALLO STATUTO approvato dall’assemblea generale com verbale 21 Marzo 1898; depositato con atto 25 Marzo 1898, rogato Costa, notaio in Torino, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle Società per azioni N. 16 del 25 Aprile 1898; modificato con deliberazioni pubblicate nel detto Bollettino N. 32 in data 11 Agosto 1898, N. 50 in data 15 Dicembre 1898 e N. 21 in data 25 Maggio 1899.

ART. 6. Le azioni sono indivisibili: la Società non riconose che un solo proprietario per ciascuna di esse. Le azioni sono al portatore.
Possono essere cambiate in nominative, e queste in azioni al portatore.
II Consiglio determina il modo la spesa della conversione delle azioni al portatore in nominative e viceversa. ART. 7. Il possesso di un’azione importa di pien diritto adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dalle Assemblee, a norma dello Statuto stesso.
I1 domicilio di ogni Azionista si intenderà stabilito alla sede della Società.
ART. 11. Gli utili netti, quali risulteranno dal bilancio approvato dall’ Assemblea, saranno applicati come segue: il 5°%% sarà destinato alla riserva legale, sino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
Sarà quindi prelevata la somma occorrente per dare agli Azionisti il per */. sul capitale versato. Sulla rimanenza sarà devoluto:
il 12 % al Consiglio di Amministrazione per essere ripartito fra i suoi membri come verrà da esso stabilito; 1’88 ° agli Azionisti, a titolo di ulteriore dividendo, sotto deduzione della somma che l’Assemblea deliberasse di applicare ad un fondo di riserva, speciale, destinato principalmente a compiere il 5 per °. a favore degli Azionisti in quegli anni nei quali non bastassero all’uopo gli utili realizzati.
L.’ Assemblea avrà facoltà, in ogni tempo, di distribire agli A zionisti, a titolo di dividendo, il fondo della riserva speciale.
ART. 13. I. dividendi non riscossi nel quinquennio dal giorno in cui divennero pagabili saranno prescritti a favore della Società.
ART. 14. La Società è amministrata da un Consiglio;,l composto di un numero di membri non inferiore a cinque non superiore a nove, eletti dall’ Assemblea.
Però nel corso di un esercizio, qualora il Consiglio risultasse composto di un numero di amministratori inferiore a nove, il Consiglio stesso, in unione at Sindaci, deliberando colla presenza dei due terzi, ed a maggioranza assoluta di voti, ha facoltà di aumentare il numero dei suoi membri sino a a nove, e di provvedere alle relative. nomine, salva la ratifica da parte dell’ Assemblea, Generale nella sua prima convocazione.
ART. 20. Il Consiglio è investito dei più estesi poteri per l’Amministrazione della Società e per fare quanto crede opportuno nell’interesse della medesima.
Esso può delegare ad uno o più dei suoi membri speciali, poteri, ed anche tutti i suoi poteri nei casi straordinari. ART. 21. La rappresentanza legale della Società è affidata al Presidente del Consiglio, o a chi ne fa le veci. Il Consiglio provvede alla gerenza della Società, nomi nando un Direttore od
quali fissa le attribuzioni un Amministratore delegato, dei e gli emolumenti sotto forma anche, 10 creda, di una partecipazione agli utili. se II Direttore o l’Amministratore delegato hanno la firma Sociale.
In caso di loro assenza od impedimento, il Consiglio può delegare la firma ad uno 0 più dei suoi membri od impiegati della Società.
ART. 22. Saranno annualmente eletti dall’ Assemblea Generale tre Sindaci e due Supplenti, coi poteri ed attribuzioni stabiliti dal Codice di Commercio.
Ai tre Sindaci è assegnata una retribuzione, la la cui misura sarà determinata dall’Assemblea.
ART. 23. Le Assemblee si, tengono in Torino. ART. 24. Le Assemble sone convocate dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l’indicazione delle materie da trattarsi,” inserito almeno 15 giorni prima nella Gazzetta Ufficiale del. Regno.
ART. 25. Possono• intervenire all’ Assemblea coloro che 5 giorni prima dell’adunan?a abbiano depositato le loro azioni nelle casse delia Società, o in quelle altre che saranno indicate nell’avviso d’ convocazione.
Art. 26. Per 1a validità delle deliberazioni è necessario l’intervento personale, o per delegazione in capo ad altro Azionista, Hi tanti Azionisti che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale versato.
…ART. 27. Non intervenendo il numero di Azionisti suffinente per deliberare, si farà una seconda convocazione, ‘nella quale le deliberazioni saranno valide qualunque sia 11 numero delle azioni rappresentate.
L’avviso di questa seconda convocazione basterà che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno 10 giorni prima di quello fissato pella medesima. ART. 29. Ogni azione da diritto ad un voto. ART. 30. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.
ART. 31. Per deliberare nei casi previsti dall’art. 158 del Codice di Commercio, è necessario che gli Azionisti inter, venuti all’ Assemblea rappresentino almeno due quinti del capitale sociale e basta la maggioranza assoluta dei voti come all’articolo precedente,
In seconda convocazione l’Assemblea sarà valida, qualunque sia il numero degli intervenuti.
ART. 32. L’Assemblea delibera sul bilancio, procede all’elezione od alla ratifica della nomina degli Amministratori, nomina i Sindaci, delibera sugli affari che le vengono sottoposti dal Consiglio di Amministrazione.
ART. 34. Nel caso di scioglimento della Società, l’Assemblea che lo dichiara determina le nome della liquidazione e procede alla nomina di uno più liquidatori, stabilendone poteri ed compensi.